IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni
e integrazioni, ed in particolare l'art. 5, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita' di attivazione del Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2008; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864
del 31 marzo 2010 recante «Modalita' di  attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2009; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879
del 19 maggio 2010 recante «Modalita' di attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927
del 2 marzo 2011 recante «Modalita'  di  attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16 ottobre  2014,
recante  «Modalita'  di  attivazione   del   Fondo   per   interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  istituito
ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007,  n.  244»,  con  il
quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle  somme  destinate
dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  ad
interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici
scolastici, per l'annualita' 2012-2013; 
  Visto il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014,  che  riporta  nell'allegato  1  la  ripartizione  tra
regioni e province autonome delle somme destinate dall'art. 2,  comma
276,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ad  interventi  di
adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a
valere sulle assegnazioni dell'annualita' 2012-2013 e nell'allegato 2
le riassegnazioni dell'annualita' 2011; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
maggio  2012  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210  dell'8
settembre 2012 che riporta l'annullamento di interventi in Sicilia  e
Toscana per un importo rispettivamente di euro 607.500,00 e  di  euro
415.631,98 e che stabilisce che  il  relativo  finanziamento  rimanga
nella  disponibilita'  delle  rispettive  regioni,  per   le   stesse
finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce  che  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministero  delle  infrastrutture,   il   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle  finanze,
vengono  individuati,  conformemente  a  quanto  previsto  nei  piani
predisposti dalle regioni, gli interventi  da  realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art.  32-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo  il  quale,  il
parere Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3,  comma  7,
dell'OPCM  3728/2008  con  decreto  del   Capo   Dipartimento   della
protezione civile, rep. 3648 del  3  luglio  2009  e  modificata  con
decreti del 7 giugno 2011 e 23 aprile 2015, composta  da  qualificati
rappresentanti  del  Dipartimento  della   protezione   civile,   del
Ministero   delle   infrastrutture   e   trasporti,   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero  dell'economia
e delle finanze, assolve  anche  l'obbligo  di  sentire  i  Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2, della stessa ordinanza; 
  Visto il verbale della riunione  della  Commissione  mista  del  25
maggio 2015 in cui risultano presenti i rappresentanti del  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti,  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle  finanze,
ove sono stati approvati i piani  trasmessi  dalle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli   Venezia
Giulia,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,   Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle  d'Aosta  e  Veneto,  e  viene  approvato  con
riserva il piano trasmesso dalla Regione Lazio; 
  Preso atto che la Regione Sardegna e le Province autonome di Trento
e di Bolzano non hanno presentato il piano di interventi; 
  Preso atto che la Regione Molise ha inviato il piano di  interventi
oltre i termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 il
16 ottobre 2014; 
  Preso atto che la Regione Lazio non ha inviato il  parere  positivo
dell'Ufficio scolastico regionale relativamente all'intervento  sulla
scuola elementare e media Bertoni nel Comune di Falvaterra (FR), che,
pertanto, viene stralciato dal piano della Regione Lazio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 
  2. Gli interventi riportati negli allegati  1,  2,  3,  4  e  5  al
presente decreto sono annullati ed il relativo  finanziamento  rimane
nella  disponibilita'  delle  rispettive  regioni,  per   le   stesse
finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 e concorre alla definizione  dei  piani  finanziati  nei
allegati successivi. 
  3. A  valere  sulla  quota  di  competenza  delle  Regioni  di  cui
all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
8  luglio  2014,  comprensivo  delle   assegnazioni   dell'annualita'
2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualita' 2011, tenendo  conto
degli interventi annullati  di  cui  al  comma  2,  degli  interventi
annullati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
maggio 2012 e delle somme disponibili per risorse non trasferite alle
Regioni  nelle  annualita'  precedenti,  e'  assegnato  alle  Regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,  Puglia,
Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta  e  Veneto  il  finanziamento
secondo lo schema riportato negli allegati da  6  a  22  al  presente
decreto. 
  4.  Le  minori  assegnazioni  alle  Regioni  Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Sicilia,  Toscana,
Umbria, Valle d'Aosta e Veneto riportate negli allegati da 6 a 22  al
presente decreto, rispetto agli importi contenuti nell'allegato 2 del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
comprensivi delle  assegnazioni  dell'annualita'  2012-2013  e  delle
riassegnazioni  dell'annualita'  2011,  tenendo  anche  conto   degli
interventi annullati di cui al comma 2,  degli  interventi  annullati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio  2012
e delle somme disponibili per risorse  non  trasferite  alle  regioni
nelle  annualita'  precedenti,  restano  nella  disponibilita'  delle
singole regioni, per le stesse finalita' previste dall'art. 2,  comma
276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.